se la relazione sulla  situazione patrimoniale ex art. 2446 sia sostituibile da un bilancio in forma abbreviata


 

Not. Arrigo Roveda

groveda@notariato.it

10.01.2002

 

Può la relazione degli amministratori sulla  situazione patrimoniale di cui all'art. 2446, c.c., essere sostituita da un bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'articolo 2435 bis, c.c., (il quarto comma di tale norma prevede che se la nota integrativa contiene le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428, le società sono esonerate dalla relazione sulla gestione)?

 

 


 

Not. Adriano Pischetola

apischetola.2@notariato.it

10.01.2002

 

Io al riguardo ho maturato una opinione negativa.

 

Il primo comma dell'art. 2446, c.c., stabilisce che gli amministratori devono sottoporre all'assemblea una relazione della situazione patrimoniale della società con le osservazioni del collegio sindacale.

 

La giurisprudenza e la dottrina notarile (vedi il documento approvato dal Consiglio Notarile di Milano in data 16.01.2001) hanno ritenuto possibile che in luogo della situazione patrimoniale venga sottoposto all'assemblea altro documento alternativamente valido (quale l'ultimo bilancio aggiornato nei termini che sappiamo).

 

Ma se il bilancio è in forma abbreviata e, quindi, mancante della relazione sulla gestione, ritengo non eliminabile comunque una specifica relazione degli amministratori, la quale, (come si legge negli Orientamenti del Tribunale di Milano, 1994) 'deve possedere i requisiti di dettaglio, chiarezza e precisione necessari per informare sulla reale situazione patrimoniale e sul risultato economico del periodo di riferimento'.

 

In altre parole, se alla situazione patrimoniale si vuole sopperire con il bilancio d'esercizio e questo è in forma abbreviata, ritengo che  maggior ragione per un'adeguata informazione dei soci sulla reale situazione patrimoniale al fine di addivenire ai provvedimenti ex art. 2446, c.c., sia essenziale la detta relazione. 

 

Ricordiamo che la giurisprudenza (Trib.Torino 18.05.1991, in Le società, 1991, pag. 1402) ha ritenuto che la mancanza di uno o di tutti i predetti documenti, ledendo il diritto dei soci alla compiuta informazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, in funzione dell'informato e ponderato esercizio del diritto di voto nell'assemblea convocata ex art.2446, c.c., determina l'invalidità ex art. 2379, c.c., della successiva deliberazione.